Detrazioni fiscali 110%

ECOBONUS – LA GUIDA COMPLETA

Con la conversione in legge del D.L. n. 34, conosciuto meglio come “Decreto rilancio”, si è finalmente

deciso di dare uno scossone al mondo dell’edilizia che si attendeva ormai da parecchio tempo. L’introduzione

del nuovo Ecobonus fino al 110% permetterà di sostenere le imprese e fornire un aiuto concreto alle famiglie

soprattutto in materia di ristrutturazione e miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici esistenti.

Si tratta di una manovra che mette a disposizione 55 miliardi di euro per il rilancio economico dopo il periodo

di lock-down che ha messo a dura prova l’economia. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

 

INTERVENTI AMMESSI

Iniziamo dal conoscere gli interventi che danno diritto al bonus. È necessario fare una distinzione tra le tipologie

di lavori che consentono di usufruire dello sconto fiscale pari al 110% della spesa. Per poter godere del

superbonus è indispensabile effettuare uno degli interventi trainanti previsti dal decreto legge, a cui è possibile

associare altri lavori e far sì che anche questi possano usufruire dell'agevolazione del 110%.

Quando si parla di interventi trainanti ci si riferisce a:

sostituzione degli impianti di climatizzazione con impianti per il riscaldamento e raffrescamento, fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore, ibridi o geotermici con possibilità di abbinamento a sistemi fotovoltaici con efficienza almeno pari alla classe A;
interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano almeno il 25% della superficie di intonaco dell’edificio. Per le coibentazioni il bonus spetta anche sulle superfici inclinate, di conseguenza è possibile intervenire sui tetti;
interventi antisismici sugli edifici presenti nelle zone antisismiche 1, 2 e 3, purché sia stipulata una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni dovuti a terremoti;
Queste tre tipologie di interventi trainanti consentono di estendere la detrazione a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico cosiddetti trainati e che generalmente usufruiscono della detrazione al 50% e 65%:

sostituzione degli infissi e schermature solari;
sistemi di termoregolazione e dispositivi multimediali per il controllo da remoto;
micro-generatori in sostituzione di impianti esistenti;
Installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica ed eventuale o successiva installazione di sistemi di accumulo integrati, in tale caso si è vincolati alla cessione in favore del gestore dell’energia non consumata;
infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici.
Per poter accedere al Bonus 110% è, quindi, necessario che tali interventi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno di quelli trainanti, elencati precedentemente. Pertanto, gli interventi di efficientamento energetico dovranno avvenire congiuntamente ai lavori relativi all’isolamento termico, alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione e agli interventi antisismici.

Per esempio, se l’intenzione è quella di sostituire il vecchio condizionatore (o la vecchia caldaia) con uno nuovo ed usufruire della detrazione del 110%, questo dovrà essere abbinato ad uno dei lavori trainanti. Per poter godere del bonus non è possibile acquistare semplicemente il condizionatore in quanto i lavori devono garantire e dimostrare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio. Sarà, quindi, necessario inserire l’acquisto in un progetto più ampio che implichi uno degli interventi principali e presentare l’APE, il certificato che dimostri la prestazione energetica dell’abitazione, rilasciato da un tecnico abilitato.

Per tutti gli interventi di efficientamento energetico non associati ad uno degli interventi trainanti è possibile continuare ad usufruire degli ecobonus 50% e 65% e goderne tramite cessione del credito.

Gli interventi sono stati estesi anche alle seconde case, alle ristrutturazioni degli spogliatoi delle associazioni sportive dilettantistiche e alle demolizioni e ricostruzioni. Sono esclusi, invece, gli interventi sugli immobili turistici, ville, case di lusso, castelli e condomini individuabili al catasto con le classi A1, A8 e A9.

 

TEMPI

Il superbonus è già in vigore dallo scorso 1 Luglio e lo sarà fino al 31 dicembre 2021, tranne per le case popolari IACP che avranno la possibilità di usufruirne fino a giugno 2022.

 

CHI PUO’ USUFRUIRNE

L’agevolazione è rivolta a tutti i contribuenti che possiedono un diritto sull’immobile oggetto di intervento:

le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio;
i condomìni;
gli Istituti autonomi case popolari (IACP);
le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale;
le associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Oltre ai proprietari, tra gli altri possono fruire dell’agevolazione i condòmini (per gli interventi sulle parti comuni condominiali); gli inquilini che hanno il comodato d’uso dell’immobile; un familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).

 

SPESA

Il tetto di spesa varia a seconda degli edifici e dell'intervento che si vuole effettuare. Per quanto riguarda l'intervento di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate, sono destinati da 30 a 50 mila euro a seconda del numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

fino a 30 mila euro per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari, moltiplicati per il numero di unità;
fino a 40 mila euro per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari moltiplicati per il numero di unità;
fino a 50 mila euro per le unità immobiliari unifamiliari indipendenti.
Per gli interventi relativi alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, il tetto di spesa varia da 15 a 30 mila euro:

fino a 15 mila euro per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari moltiplicati per il numero di unità;
fino a 20 mila euro per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari moltiplicati per il numero di unità;
fino a 30 mila euro per le unità immobiliari unifamiliari indipendenti.
Ricordiamo che, per questo particolare intervento, resta il vincolo di migliorare di due classi energetiche l’edificio, ad esclusione degli edifici richiedenti interventi antisismici, per i quali il tetto di spesa è stabilito in 96mila euro.

 

CHI PAGA

Veniamo ora al nodo cruciale della questione: chi paga gli interventi?

Quando si parla di interventi da effettuare gratuitamente si fa riferimento, in particolare, a 3 modalità di detrazione fiscale previste dal decreto:

Detrazione del 110% in 5 anni;
Sconto in fattura;
Cessione del Credito d’imposta;
La detrazione fiscale è una agevolazione che favorisce contribuenti e famiglie, grazie alla riduzione dell'IRPEF su una serie di spese tra cui quelle relative agli interventi sopracitati. Tale procedura compete a chi sostiene la spesa nell'anno di imposta. Perciò, in questo caso gli interventi non saranno totalmente gratuiti ma le spese anticipate potranno essere detratte fino al 110% in 5 anni.

Il Decreto Rilancio prevede, inoltre, lo sconto in fattura: il contribuente può optare per uno sconto immediato sul corrispettivo dovuto al fornitore. In questo caso sarà il fornitore a poterlo recuperare sotto forma di credito di imposta oppure potrà cederlo ad altri soggetti, tra cui le banche.

Al fine di effettuare i lavori in modo totalmente gratuito, senza anticipare alcuna spesa, è possibile optare per la cessione del credito. Tale modalità di utilizzo dello sconto permette di trasformare la detrazione in credito d’imposta e cederlo ad altri soggetti, le imprese oppure banche e intermediari finanziari. Le imprese, una volta effettuato il lavoro, potranno:

– Utilizzare in cinque anni il credito di imposta ottenuto;

– Cedere il credito agli istituti bancari ed ottenere immediata liquidità.

Lo sconto in fattura e la cessione del credito sono previsti per gli interventi che riguardano: recupero del patrimonio edilizio; interventi di efficientamento energetico; interventi antisismici; recupero e restauro facciata degli edifici esistenti; installazione degli impianti fotovoltaici; installazione colonnine di ricarica veicoli elettrici.

Per poter usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito è obbligatorio presentare all’Agenzia delle Entrate il visto di conformità che attesti la sussistenza del diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato da un commercialista, un esperto contabile, un consulente del lavoro, perito ed esperti.

 

MODALITA' DI ATTUAZIONE

Le spese relative agli interventi che si sceglierà di eseguire sugli edifici, potranno essere detratte a patto che si esegua la procedura richiesta.

Innanzitutto, i contribuenti non titolari di reddito d’impresa dovranno dimostrare di aver pagato con bonifico parlante bancario o postale, inserendo nella causale del versamento il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore di cui si effettua il pagamento. Mentre, i contribuenti titolari di reddito d’impresa non sono obbligati a pagare tramite bonifico purché venga presentata la documentazione attestante le spese. Vi è l’obbligo di inviare tutta la documentazione relativa alle spese all’ENEA entro 90 giorni dalla data di fine lavori, in aggiunta ai dati anagrafici del beneficiario, alle informazioni relative all’immobile oggetto di intervento e alla tipologia di intervento.

Inoltre, servirà:

Certificazione energetica dell’edificio (APE);
Scheda informativa degli interventi realizzati;
Attestazione di corrispondenza dell’intervento ai requisiti di legge;
l’Asseverazione del tecnico abilitato;
Dimostrazione avvenuta comunicazione all’ENEA;
Fatture, ricevute fiscali delle spese effettuate;
Ricevuta dei bonifici effettuati per i soli contribuenti non titolari di reddito d’impresa;
La copia della delibera assembleare di ripartizione delle spese per gli interventi su edifici condominiali;
Dichiarazione del consenso all’intervento da parte del proprietario, qualora gli interventi siano voluti da affittuari;
Iscrizione al catasto o copia F24 IMU che attesti l’esistenza dell’edificio.
Consigliamo, prima di contattare la ditta per il preventivo, di affidarsi ad un esperto di diagnosi energetica per far realizzare una analisi energetica dell'edificio, con annesso APE (Attestato di prestazione energetica); verificare le possibilità di intervento che consentano il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio e far realizzare un progetto con annesso computo metrico.

Sul seguente canale Youtube potrete avere ulteriori approfondimenti  https://www.youtube.com/c/EnricoRovere?sub_confirmation=1

 

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